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Bill: P.d.L. riguardante il riconoscimento dei culti religiosi nella Repubblica Istaliana

Details

Submitted by[?]: Unione dei Soviet Istaliani - S.I.

Status[?]: defeated

Votes: This bill is a resolution. It requires more yes votes than no votes. This bill will not pass any sooner than the deadline.

Voting deadline: July 2838

Description[?]:

[off] ovviamente essendo fuori dai consueti schemi legislativi del gioco, quella che vi invito a votare è una proposta di legge cartacea che, qualora approvata, richiederebbe la'accettazione di tutti i giocatori anche se non andrebbe ad incidere tecnicamente sulla legislazione del paese]

Proposta di Legge 2738/19/a
"Sull'accertamento, il monitoraggio e la legalità dei culti religiosi che convivono nella Repubblica Istaliana"

art. 1 - Ogni religione o culto che intenda compiere i suoi riti e stabilire sue organizzazioni all'interno della Repubblica Istaliana deve necessariamente registrarsi presso l'apposito Albo delle Confessioni.
1.bis - Per "religione" si intende un culto organizzato e dotato di una gerarchia chiaramente visibile e rintracciabile. Il culto che non dovesse rispondere a questi due requisiti sarà considerato alla stregua di un culto massonico e quindi sottoposto a inquisizione penale.
1.ter - L'Albo delle Confessioni trovasi presso il Ministero dell'Interno.

art. 2 - All'atto di iscriversi all'Albo, il culto deve indicare un Rappresentante legale, uno statuto, una sede principale.
2.bis - Si specifica che per statuto si intende atto costitutivo e regolamento del culto.
3.bis- Il Ministero si riserva il diritto, ove le circostanze lo richiedano, di procedere a ulteriori verifiche sulle pratiche di culto qualora vi sia il sospetto che esse vadano contro le leggi ordinarie dello Stato.

art. 3 - La Repubblica Istaliana non riconosce alle religioni nessun beneficio fiscale nè legislativo.
3.bis - Qualsiasi movimentazione di danaro (acquisto di immobili, donazioni, cessioni di proprietà) sarà sottoposta alla tassazione e legislazione vigente.
3.ter - E' espressamente vietato ai culti la creazione o la proprietà di istituti di credito o qualsivoglia strumento di gestione finanziaria.
3.quater - Nessun culto è abilitato alla creazione di proprie scuole a carattere confessionale.

art. 4 - La sussistenza dei culti non può rientrare in nessun capitolo del bilancio dello Stato.

Relatori On. Laganga - On. Filippelli (gruppo parlamentare Unione dei Soviet Istaliani)

Romula 18 novembre 2837

Proposals

Debate

These messages have been posted to debate on this bill:

Date12:16:15, October 25, 2009 CET
FromPartito Borisista Istaliano - S.I.
ToDebating the P.d.L. riguardante il riconoscimento dei culti religiosi nella Repubblica Istaliana
MessageVotiamo contrari perché questa è un'ingerenza dello stato nella sfera religiosa.

[OT: ci sono varie proposte che possono coprire buona parte di questa proposta]

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Voting

Vote Seats
yes
  

Total Seats: 240

no
   

Total Seats: 359

abstain
  

Total Seats: 0


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